EU Rail Transport Law Module

RAIL

 

PS371 – TRENITALIA – CONDIZIONI DI TRASPORTO E CAMBIO TITOLO DI VIAGGIO Provvedimento n. 18997
Nr. Provvedimento n. 18997
Settore: Rail
Autore: AGCM
Tipo: Decisioni ITA
PS4848 – TRENITALIA-INDENNIZZI E RIMBORSI PER RITARDI E ALTRI DISAGI Provvedimento n. 25176
Nr. Provvedimento n. 25176
Settore: Rail
Autore: AGCM
Tipo: Decisioni ITA
PS4982 – TRENITALIA-DUPLICAZIONE BIGLIETTI Provvedimento n. 22102
Nr. Provvedimento n. 22102
Settore: Rail
Autore: AGCM
Tipo: Decisioni ITA
Modulo di Reclamo ai sensi del decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70 di attuazione del Regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario.
Settore: Rail
Autore: ART
Tipo: Normativa ITA
Convention concerning International Carriage by Rail
Settore: Rail
Autore: Intergovernmental Organisation for International Carriage by Rail (OTIF)
Tipo: Trattati internazionali
Data: 09/05/80
Regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario
Nr. 1371/2007
Settore: Rail
Autore: Parlamento europeo e Consiglio
Tipo: Normativa UE
Data: 23/10/07
Nota alla sentenza del Giudice di Pace di Chieti del 29/11/2007 n. 583
Nr. n. 583
Settore: Rail
Autore: GdP Chieti
Tipo: Giurisprudenza ITA
Data: 29/11/07
Premesso che il trasporto ferroviario passeggeri effettuato dalla Soc.
Trenitalia costistituisce attività imprenditoriale svolta in regime di diritto
privato, il ritardo del trasporto rispetto all’orario predisposto costituisce
inadempimento contrattuale della prestazione promessa e l’azione
risarcitoria è esperibile se il giudice è chiamato a decidere secondo il
principio di equità.
Sentenza del T.A.R. Roma del 19/06/2009 n. 5807
Nr. n. 5807
Settore: Rail
Autore: T.A.R. Roma
Tipo: Giurisprudenza ITA
Data: 19/06/09
Nel caso di specie, dalle risultanze istruttorie è emerso che Trenitalia impone il
ricorso al call center per l’esercizio di alcuni diritti previsti nelle condizioni
generali di contratto, quali: la richiesta di rimborso del prezzo del biglietto per
treni di media e lunga percorrenza, nel caso in cui la biglietteria sia
temporaneamente chiusa o impresenziata; la richiesta di rimborso per biglietti
emessi in modalità ticketless; il cambio della prenotazione del biglietto acquistato
in modalità ticketless qualora venga effettuato dopo la partenza del treno (per
questo ultimo sevizio la procedura è stata modificata nel corso del
procedimento).
Pertanto, la pratica commerciale deve ritenersi scorretta ed idonea a
pregiudicare potenzialmente il comportamento economico dei consumatori che
non sono in grado di percepire i costi aggiuntivi derivanti dalla telefonata, dal
momento che le stesse operazioni sono rese gratuitamente negli altri canali.
In altri termini, non è da escludere che la preventiva conoscenza dei costi di
servizi di assistenza forniti solo attraverso call center potrebbe rendere meno
appetibile la prestazione resa da Trenitalia ed indurre i consumatori ad optare
per diverse scelte di viaggio.
Sentenza della Corte nella causa C-136/11 Westbahn Management GmbH contro OEBB-Infrastruktur AG
Nr. C-136/11
Settore: Rail
Autore: Corte di Giustizia dell’Unione Europea
Tipo: Giurisprudenza UE
Data: 22/11/12
1) Il combinato disposto dell’articolo 8, paragrafo 2, e dell’allegato II, parte II,
del regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto
ferroviario, dev’essere interpretato nel senso che le informazioni relative alle
principali coincidenze devono comprendere, oltre agli orari di partenza
previsti nell’orario ferroviario, anche i ritardi o le soppressioni di tali
coincidenze, indipendentemente dall’impresa ferroviaria che fornisce le
informazioni medesime.
2) Il combinato disposto dell’articolo 8, paragrafo 2, e dell’allegato II, parte II,
del regolamento n. 1371/2007, nonché il combinato disposto dell’articolo 5 e
dell’allegato II della direttiva 2001/14/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 febbraio 2001, relativa alla ripartizione della capacità di
infrastruttura ferroviaria e all’imposizione dei diritti per l’utilizzo
dell’infrastruttura ferroviaria, come modificata dalla direttiva 2004/49/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, devono essere
interpretati nel senso che il gestore dell’infrastruttura è tenuto a fornire alle
imprese ferroviarie, in modo non discriminatorio, i dati in tempo reale relativi
ai treni di altre imprese ferroviarie, laddove detti treni costituiscano le
principali coincidenze
Sentenza del Giudice di Pace di Roma del 05/06/2013 n. 20851
Nr. n. 20851
Settore: Rail
Autore: GdP Roma
Tipo: Giurisprudenza ITA
Data: 05/06/13
Per quanto riguarda la richiesta di danni patrimoniali, pari al costo del biglietto non utilizzato ed al compenso per la
prestazione professionale alla quale era legata l’effettuazione del viaggio, il giudicante ritiene accoglibile la domanda
dell’attore non tanto per la circostanza che il treno ha subito un ritardo ed in quanto tale non ha consentito al
viaggiatore di recarsi puntualmente all’aeroporto, quanto al fatto che il viaggiatore non sia stato avvertito della
esistenza dei ritardi dei due treni e della loro consistenza e non abbia pertanto potuto utilizzare altro mezzo, quale taxi per raggiungere tempestivamente l’aeroporto. La circostanza della mancata informazione è stata provata
dall’attore e non contestata in alcun modo dalla convenuta. Riguardo a tale inadempienza non può sovvenire la
deroga alla legge ordinaria della legge speciale del 4 aprile 1935 n.911, in quanto questa si riferisce alle conseguenze
del ritardo e non alla inesistenza di informativa.
Sentenza della Corte nella causa C-509/11 OEBB-Personenverkehr AG
Nr. C-509/11
Settore: Rail
Autore: Corte di Giustizia dell’Unione Europea
Tipo: Giurisprudenza UE
Data: 26/09/13
1) L’articolo 30, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1371/2007
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e
agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario, dev’essere interpretato
nel senso che l’organismo nazionale responsabile dell’applicazione di tale
regolamento non può, in assenza di disposizioni nazionali a tal fine, imporre a
un’impresa ferroviaria, le cui condizioni d’indennizzo per il rimborso del
prezzo del biglietto non corrispondono ai criteri fissati dall’articolo 17 di detto
regolamento, il contenuto concreto delle stesse.
2) L’articolo 17 del regolamento n. 1371/2007 dev’essere interpretato nel senso
che un’impresa ferroviaria non è legittimata a inserire nelle sue condizioni
generali di trasporto una clausola in forza della quale essa è esonerata
dall’obbligo d’indennizzo per il prezzo del biglietto in caso di ritardo, qualora
il ritardo sia imputabile a un caso di forza maggiore o a una delle cause
elencate all’articolo 32, paragrafo 2, delle regole uniformi concernenti il
contratto di trasporto internazionale per ferrovia dei viaggiatori e dei bagagli
della convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia, del 9 maggio
1980, come modificata dal protocollo di Vilnius del 3 giugno 1999.
Decreto Legislativo 17 aprile 2014, n. 70
Nr. 70/2014
Settore: Rail
Tipo: Normativa ITA
Data: 17/04/14
Sanzioni per violazioni regolamento UE 1371/2007
Regolamento sul procedimento sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario
Settore: Rail
Autore: ART
Tipo: Normativa ITA
Data: 04/07/14
Modulo di reclamo allegato
Sentenza della Corte Costituzionale del 09/07/2014, n. 194
Nr. n. 194
Settore: Rail
Autore: Corte Costituzionale
Tipo: Giurisprudenza ITA
Data: 09/07/14
alla luce delle disposizioni dettate da tale regolamento (in particolare, agli
artt. 15, 16, 17 e 18), emerge che, fatte salve le previsioni nazionali che
assicurino un risarcimento anche per «danni diversi» (Allegato I, art. 32, comma
3), non vengono riconosciuti al trasportato, in caso di ritardo, diritti nella sostanza
diversi o poziori rispetto a quelli previsti dalle condizioni generali di cui si è detto,
con la conseguenza che il vettore nazionale non può ritenersi
“comunitariamente” obbligato a prestazioni risarcitorie diverse da quelle previste;
Sentenza della Cassazione civile sez. III, 08/05/2015, n. 9312
Nr. n. 9312
Settore: Rail
Autore: Cassazione
Tipo: Giurisprudenza ITA
Data: 08/05/15
Non vi dubbio che, come pure affermato nella richiamata sentenza delle Sezioni
Unite, il danno non patrimoniale, quando ricorrano le ipotesi espressamente
previste dalla legge, o sia stato leso in modo grave un diritto della persona
tutelato dalla Costituzione, è risarcibile sia quando derivi da un fatto illecito, sia
quando scaturisca da un inadempimento contrattuale.
Tuttavia, la stessa sentenza ha rilevato che esso non può consistere in un mero
disagio.
Orientamenti interpretativi relativi al regolamento (CE) n. 1371/2007
Settore: Rail
Autore: Commissione europea
Data: 04/07/15
Orientamenti interpretativi volti ad affrontare le questioni sollevate più di frequente dagli organismi
nazionali responsabili dell’applicazione, dai passeggeri e dalle loro associazioni (comprese le persone con disabilità
e/o a mobilità ridotta e le associazioni che rappresentano gli interessi di tali persone), dal Parlamento europeo e dai
rappresentanti del settore.
Allegato A della Delibera n. 57/2015 “Regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell’autorità”
Nr. n. 57/2015
Settore: Rail
Autore: ART
Tipo: Normativa ITA
Data: 22/07/15
Chiusura per avvenuto pagamento in forma ridotta del procedimento sanzionatorio avviato con Deliberan. 71/2015 nei confronti di Trenitalia S.p.A. ai sensi del decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70 perviolazioni del regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasportoferroviario.
Nr. n. 112/2015
Settore: Rail
Autore: ART
Tipo: Decisioni ITA
Data: 10/12/15
violazione degli articoli 27 (“Reclami”), paragrafo 2 e 29 (“Informazioni ai passeggeri in merito ai loro diritti”), paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1371/2007
pagamento delle sanzioni in misura
ridotta (per l’importo di 333,33 per ciascuna violazione contestata).
Chiusura del procedimento sanzionatorio avviato con Delibera 70/2015 nei confronti di Trenitalia S.p.A.ai sensi del decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, recante la disciplina sanzionatoria per le violazionidelle disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri neltrasporto ferroviario.
Nr. n. 114/2015
Settore: Rail
Autore: ART
Tipo: Decisioni ITA
Data: 17/12/15
violazione dell’articolo 8 (“Informazioni di viaggio”), paragrafo 1, del regolamento
(CE) n. 1371/2007
irrogata sanzione amministrativa pecuniaria pari ad un importo di euro 2.500,00
Chiusura del procedimento sanzionatorio avviato con Delibera 70/2015 nei confronti di Trenitalia S.p.A.ai sensi del decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, recante la disciplina sanzionatoria per le violazionidelle disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri neltrasporto ferroviario. Adozione del provvedimento sanzionatorio.
Nr. n. 114/2015
Settore: Rail
Autore: ART
Tipo: Decisioni ITA
Data: 17/12/15
violazione dell’articolo 8 (“Informazioni di viaggio”), paragrafo 1, del regolamento
(CE) n. 1371/2007
irrogata sanzione amministrativa pecuniaria pari ad un importo di euro 2.500,00
Chiusura per avvenuto pagamento in misura ridotta del procedimento sanzionatorio avviato con deliberan. 108/2015 nei confronti di Trenitalia S.p.A. ai sensi del decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70 perviolazioni del regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasportoferroviario.
Nr. n. 15/2016
Settore: Rail
Autore: ART
Tipo: Decisioni ITA
Data: 18/02/16
violazioni degli articoli 17 “Indennità per il prezzo
del biglietto”, paragrafo 2, e 27 “Reclami”, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1371/2007
pagamento delle relative sanzioni in misura ridotta
Chiusura per avvenuto pagamento in misura ridotta del procedimento sanzionatorio avviato con deliberan. 111/2015 nei confronti di Trenitalia S.p.A. ai sensi del decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70 perviolazione del regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri neltrasporto ferroviario.
Nr. n. 16/2016
Settore: Rail
Autore: ART
Tipo: Decisioni ITA
Data: 18/02/16
violazione dell’art. 27 “Reclami”, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1371/2007
pagamento delle relative sanzioni in misura ridotta, ai sensi dell’art. 16 della legge n. 689/1981, per l’importo di euro 333,33.
Procedimento sanzionatorio avviato con delibera n. 109/2015 nei confronti di Trenitalia S.p.A. ai sensidel d.lgs. 70/2014 per violazioni del regolamento (CE) n. 1371/2007.
Nr. n. 25/2016
Settore: Rail
Autore: ART
Tipo: Decisioni ITA
Data: 08/03/16
violazione dell’articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1371/2007
pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per l’importo di euro 333,33.
Procedimento avviato con delibera n. 110/2015 nei confronti di Trenitalia S.p.A. Adozioneprovvedimento sanzionatorio.
Nr. n. 35/2016
Settore: Rail
Autore: ART
Tipo: Decisioni ITA
Data: 26/03/16
violazione dell’articolo 9, paragrafo 5, lett. a) del regolamento (CE) n.
1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio
irrogata sanzione amministrativa pecuniaria pari all’importo di euro 2.500,00
Procedimento sanzionatorio avviato con delibera n. 5/2016 nei confronti di Trenitalia S.p.A. ai sensidel d.lgs. 70/2014 per violazione del regolamento (CE) n. 1371/2007.
Nr. n. 38/2016
Settore: Rail
Autore: ART
Tipo: Decisioni ITA
Data: 06/04/16
violazione dell’articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1371/2007
pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per l’importo di euro 333,33.
Procedimento sanzionatorio avviato con delibera n. 6/2016 nei confronti di Nuovo TrasportoViaggiatori S.p.A. ai sensi del d.lgs. 70/2014 per violazioni del regolamento (CE) n. 1371/2007.
Nr. n. 47/2016
Settore: Rail
Autore: ART
Tipo: Decisioni ITA
Data: 21/04/16
violazione dell’articolo 27, paragrafo 2, del
regolamento (CE) n. 1371/2007
Chiusura per avvenuto pagamento in misura ridotta, ai sensi dell’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per l’importo di euro 333,33.
Procedimento sanzionatorio avviato con delibera n. 8/2016 nei confronti di Ferrovie Udine CividaleS.r.l. ai sensi del d.lgs. 70/2014 per violazione del regolamento (CE) n. 1371/2007.
Nr. n. 52/2016
Settore: Rail
Autore: ART
Tipo: Decisioni ITA
Data: 05/05/16
violazione degli articoli 16, comma 1, e 18, comma 1, del decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70
pagamento delle relative sanzioni in misura ridotta, ai sensi dell’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per l’ammontare di euro 1.833,33 e di euro 3.333,33, per un importo complessivo di euro 5.166,66.
Misure concernenti il contenuto minimo degli specifici diritti, anche di natura risarcitoria, che i passeggeri in possesso di titoli di viaggio prepagati, per spostamenti ripetuti e con validità temporalmente definita, ivi compresi gli abbonamenti, possono esigere nei confronti dei gestori dei servizi ferroviari Alta Velocità, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, lettera e), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201.
Nr. Allegato A della Delibera n. 103/2015
Settore: Rail
Autore: ART
Tipo: Normativa ITA
Data: 11/05/16
Allegato approvato con Delibera n. 54/2016
Procedimento sanzionatorio avviato con delibera n. 26/2016 nei confronti di Trenitalia S.p.A. ai sensidel d.lgs. 70/2014 per violazioni del regolamento (CE) n. 1371/2007.
Nr. n. 57/2016
Settore: Rail
Autore: ART
Tipo: Decisioni ITA
Data: 11/05/16
violazione dell’articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1371/2007
Chiusura per avvenuto
pagamento in misura ridotta.
Procedimento sanzionatorio avviato con delibera n. 7/2016 nei confronti di Nuovo TrasportoViaggiatori S.p.A. ai sensi del d.lgs. 70/2014 per violazioni del regolamento (CE) n. 1371/2007.
Nr. n. 56/2016
Settore: Rail
Autore: ART
Tipo: Decisioni ITA
Data: 11/05/16
violazione dell’articolo 16 e dell’articolo 17 del regolamento (CE) n.
1371/2007
Chiusura per avvenuto pagamento in misura ridotta, ai sensi dell’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per l’importo di euro 6.666,66.
Procedimento sanzionatorio avviato con delibera n. 27/2016 nei confronti di Trenord S.r.l. ai sensi deld.lgs. 70/2014 per violazioni del regolamento (CE) n. 1371/2007.
Nr. n. 67/2016
Settore: Rail
Autore: ART
Tipo: Decisioni ITA
Data: 07/06/16
violazione dell’articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (CE) n.
1371/2007
Chiusura per avvenuto pagamento in
misura ridotta, ai sensi dell’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per l’importo di euro
333,33.
Procedimento sanzionatorio avviato con delibera n. 41/2016 nei confronti di Trenitalia S.p.A. ai sensidel d.lgs. 70/2014 per violazioni del regolamento (CE) n. 1371/2007.
Nr. n. 76/2016
Settore: Rail
Autore: ART
Tipo: Decisioni ITA
Data: 07/07/16
violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1371/2007 e dell’articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1371/2007
pagamento della relativa sanzione in misura ridotta, ai sensi dell’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per l’importo complessivo di euro 2000,00.
Procedimento avviato con delibera n. 2/2016 nei confronti di Trenitalia S.p.A. Adozione delprovvedimento sanzionatorio.
Nr. n. 78/2016
Settore: Rail
Autore: ART
Tipo: Decisioni ITA
Data: 15/07/16
violazione dell’articolo 17, paragrafo 1, secondo comma, del Regolamento (CE) n. 1371/2007
irrogazione, nei confronti di Trenitalia S.p.A., di tre sanzioni pecuniarie amministrative pari ad un
importo complessivo di euro 13.000 (tredicimila), di cui:
a) euro 4.000 (quattromila) per la violazione accertata con riferimento alla segnalazione del 12 marzo
2015 (prot. ART 1044/2015), concernente la linea Cassino/Avezzano;
b) euro 5.000 per la violazione accertata con riferimento al reclamo del 7 agosto 2015 (prot. ART
4089/2015), concernente il percorso ferroviario Imola/Bologna;
c) euro 4.000 per la violazione accertata con riferimento al reclamo del 10 novembre 2015 (prot. ART
5658/2015), concernente il percorso ferroviario Isernia/Campobasso.
Procedimento avviato con delibera n. 58/2016, nei confronti di Trenord S.r.l.
Nr. n. 108/2016
Settore: Rail
Autore: ART
Tipo: Decisioni ITA
Data: 08/09/16
violazione, da parte di Trenord S.r.l. dell’articolo 18 paragrafo 1 e paragrafo 2 lett. a) del
Regolamento (CE) n. 1371/2007
irrogazione di due sanzioni pecuniarie amministrative pari ad un
importo complessivo di euro 20.000 (ventimila), di cui:
a) euro 10.000 (diecimila) per la violazione di cui all’art. 18 paragrafo 1 del Regolamento (CE) n.
1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario;
b) euro 10.000 (diecimila) per la violazione di cui all’art. 18 paragrafo 2 lettera a) del Regolamento
(CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario;
Procedimento avviato con delibera n. 49/2016, nei confronti di Trenitalia S.p.A.
Nr. n. 107/2016
Settore: Rail
Autore: ART
Tipo: Decisioni ITA
Data: 08/09/16
violazione dell’articolo 18 paragrafo 2 lett. a) del Regolamento (CE) n. 1371/2007
Adozione provvedimento sanzionatorio.
Sentenza della Corte nella causa C-261/15 Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen NV c. Gregory Demey
Nr. C-261/15
Settore: Rail
Autore: Corte di Giustizia dell’Unione Europea
Tipo: Giurisprudenza UE
Data: 21/09/16
L’articolo 6, paragrafo 2, ultima frase, dell’appendice A della convenzione relativa
ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF) del 9 maggio 1980, come
modificata dal protocollo che modifica la COTIF del 3 giugno 1999, di cui
all’allegato I del regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel
trasporto ferroviario, deve essere interpretato nel senso che non osta a disposizioni
nazionali le quali prevedono che una persona che effettua un viaggio in treno senza
essere in possesso di un titolo di trasporto a tal fine e che non regolarizza la sua
situazione entro i termini previsti dalle disposizioni in parola non ha un vincolo
contrattuale con l’impresa ferroviaria.
Procedimento sanzionatorio avviato con delibera n. 79/2016 nei confronti di Trenord S.r.l. ai sensi deld.lgs. 70/2014 per violazioni del regolamento (CE) n. 1371/2007.
Nr. n. 116/2016
Settore: Rail
Autore: ART
Tipo: Decisioni ITA
Data: 29/09/16
violazione dell’articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (CE) n.
1371/2007
pagamento della relativa sanzione in
misura ridotta per l’importo di euro
333,33.
Procedimento avviato con delibera n. 95/2016 nei confronti di Trenitalia S.p.A. Archiviazione dellacontestazione relativa alla violazione dell’articolo 17, paragrafo 1, primo comma, del Regolamento (CE) n.1371/2007
Nr. n. 126/2016
Settore: Rail
Autore: ART
Tipo: Decisioni ITA
Data: 27/10/16
violazione dell’articolo 27, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1371/2007
pagamento della relativa sanzione in misura ridotta per l’importo di euro 333,33;
Procedimento sanzionatorio avviato con delibera n. 153/2016 nei confronti di Nuovo TrasportoViaggiatori S.p.A. ai sensi del decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, per violazione del Regolamento (CE)n. 1371/2007.
Nr. n. 43/2017
Settore: Rail
Autore: ART
Tipo: Decisioni ITA
Data: 24/03/17
violazione dell’articolo 27, paragrafo 2, del
Regolamento (CE) n. 1371/2007
Chiusura per avvenuto pagamento in misura ridotta.
Procedimento sanzionatorio avviato con delibera n. 44/2017 nei confronti di Ferrotramviaria S.p.A. aisensi del decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, per violazione del Regolamento (CE) n. 1371/2007.
Nr. n. 71/2017
Settore: Rail
Autore: ART
Tipo: Decisioni ITA
Data: 18/05/17
violazione dell’articolo 27, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1371/2007
Chiusura per avvenuto pagamento in misura ridotta.
Procedimento sanzionatorio avviato con delibera n. 27/2017 nei confronti di Trenitalia S.p.A. ai sensi deldecreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, per violazione del Regolamento (CE) n. 1371/2007.
Nr. n. 70/2017
Settore: Rail
Autore: ART
Tipo: Decisioni ITA
Data: 18/05/17
violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1371/2007
Chiusura per avvenuto pagamento in misura ridotta.
PS10666 – ATAC-SOPPRESSIONE CORSE FERROVIARIE
Nr. 26710
Settore: Rail
Autore: AGCM
Tipo: Decisioni ITA
Data: 25/07/17
Procedimento sanzionatorio avviato con delibera n. 81/2017 nei confronti di Trenitalia S.p.A. ai sensi deldecreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70.
Nr. n. 108/2017
Settore: Rail
Autore: ART
Tipo: Decisioni ITA
Data: 03/08/17
violazione dell’articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 17
aprile 2014, n. 70 e dell’articolo 27, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1371/2007
pagamento delle relative sanzioni in misura ridotta
Procedimento sanzionatorio avviato con delibera n. 95/2017 nei confronti di Trenitalia S.p.A. ai sensidel decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, recante “Disciplina sanzionatoria per le violazioni delledisposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri neltrasporto ferroviario”.
Nr. n. 111/2017
Settore: Rail
Autore: ART
Tipo: Decisioni ITA
Data: 06/09/17
violazione dell’articolo 27, paragrafo 2, del
Regolamento (CE) n. 1371/2007
Chiusura per avvenuto pagamento in misura ridotta.
Procedimento sanzionatorio avviato con delibera n. 99/2017 nei confronti di Trenord S.r.l., ai sensi deldecreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, recante “Disciplina sanzionatoria per le violazioni delledisposizioni, del Regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri neltrasporto ferroviario”.
Nr. n. 115/2017
Settore: Rail
Autore: ART
Tipo: Decisioni ITA
Data: 21/09/17
violazione dell’articolo 10, comma 4, del d.lgs.
70/2014, e dell’articolo 9, paragrafo 5, del Regolamento (CE) n. 1371/2007
Chiusura per avvenuto pagamento in misura ridotta.
Proposta di regolamento relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario della Commissione COM(2017) 548 final
Nr. COM(2017) 548 final
Settore: Rail
Autore: Commissione
Tipo: Normativa UE
Data: 27/09/17
Procedimento avviato con delibera n. 117/2017 nei confronti di Trenitalia S.p.A. – Adozione delprovvedimento sanzionatorio per la violazione dell’articolo 10, comma 4, del decreto legislativo n.70/2014 recante “Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del Regolamento (CE) n.1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario” e chiusura peravvenuto pagamento in misura ridotta per le violazioni degli articoli 9, paragrafo 5, e 27, paragrafo 2,del Regolamento (CE) n. 1371/2007.
Nr. n. 12/2018
Settore: Rail
Autore: ART
Tipo: Decisioni ITA
Data: 08/02/18
– violazioni degli articoli 9, paragrafo 5, e 27,
paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1371/2007
– violazione dell’articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 70/2014
– per la violazione dell’articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 70/2014 è irrogata, ai sensi dell’articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 70/2014, nei confronti
Trenitalia S.p.A., una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 3.500,00
Allegato A alla Delibera n. 16/2018 Atto di regolazione recante “Condizioni minime di qualità dei servizi di trasporto passeggeri perferrovia, nazionali e locali, connotati da oneri di servizio pubblico, ai sensi dell’articolo 37, comma 2,lettera d), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22dicembre 2011, n. 214”
Nr. Allegato A alla Delibera n. 16/2018
Settore: Rail
Autore: ART
Tipo: Normativa ITA
Data: 08/02/18
Procedimento avviato con delibera 54/2015.
Procedimento sanzionatorio avviato con delibera n. 148/2017 nei confronti di Trenord S.r.l., ai sensi deldecreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, recante “Disciplina sanzionatoria per le violazioni delledisposizioni, del Regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri neltrasporto ferroviario”.
Nr. n. 30/2018
Settore: Rail
Autore: ART
Tipo: Decisioni ITA
Data: 22/03/18
pagamento della relativa sanzione in misura ridotta, ai sensi dell’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per l’importo di euro 1666,67 (milleseicentosessantasei/67).
Chiusura per avvenuto pagamento in misura ridotta.
Procedimento sanzionatorio avviato con delibera n. 1/2018 nei confronti di Trenord S.r.l., ai sensi deldecreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, recante “Disciplina sanzionatoria per le violazioni delledisposizioni, del Regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri neltrasporto ferroviario”.
Nr. n. 36/2018
Settore: Rail
Autore: ART
Tipo: Decisioni ITA
Data: 05/04/18
violazione, in tre occasioni, dell’articolo 8, paragrafo 1, del
Regolamento (CE) n. 1371/20077
pagamento della relativa
sanzione in misura ridotta per euro 4.999,98 (quattromilanovecentonovantanove/98).
Procedimento sanzionatorio avviato con delibera n. 5/2018 nei confronti di Trenitalia S.p.A., ai sensidel decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, recante “Disciplina sanzionatoria per le violazioni delledisposizioni, del Regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri neltrasporto ferroviario”.
Nr. n. 48/2018
Settore: Rail
Autore: ART
Tipo: Decisioni ITA
Data: 03/05/18
violazione dell’articolo 10, comma 4, del
decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70
Chiusura per avvenuto pagamento in misura ridotta.
sentenza della Cassazione civile sez. III, 04/05/2018, n. 10596
Nr. n. 10596
Settore: Rail
Autore: Cassazione
Tipo: Giurisprudenza ITA
Data: 04/05/18
Nel caso di specie, facendo buon governo dei principi che precedono, il giudice
di appello ha ritenuto che il pregiudizio esistenziale, lamentato dagli attori, era sì
risultato provato, ma non aveva superato “quella soglia di sufficiente gravità e
compromissione del o dei diritti lesi, individuata in via interpretativa, dalle Sezioni
Unite del 2008, quale limita imprescindibile al risarcimento del danno non
patrimoniale”. E, in particolare, ha ritenuto che dal certificato di medico 9 gennaio
2009 si evinceva soltanto che la R. era stata affetta da sindrome di
raffreddamento con tosse, ma non anche la gravità della lesione e neppure il fatto che la sindrome fosse conseguenza immediata e diretta del lamentato
subito disservizio.
La decisione che precede, in quanto conforme alla giurisprudenza di questa
Corte, è insindacabile nella presente sede di legittimità.
Procedimento avviato con delibera n. 4/2018 nei confronti di Trenitalia S.p.A. – Adozione delprovvedimento sanzionatorio per la violazione dell’art. 17, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n.1371/2007
Nr. n. 52/2018
Settore: Rail
Autore: ART
Tipo: Decisioni ITA
Data: 18/05/18
violazione dell’articolo 27, paragrafo 2, del Regolamento (CE)
n. 1371/2007
pagamento della relativa sanzione in misura ridotta
Procedimento sanzionatorio avviato con delibera n. 19/2018 nei confronti di Italo-Nuovo TrasportoViaggiatori S.p.A., ai sensi del decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, per violazioni del Regolamento(CE) n. 1371/2007.
Nr. n. 60/2018
Settore: Rail
Autore: ART
Tipo: Decisioni ITA
Data: 13/06/18
violazione
dell’articolo 27, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1371/2007
estinzione del procedimento per avvenuto pagamento della sanzione in misura ridotta
sentenza della Cassazione civile sez. VI, 12/10/2018, n. 25427
Nr. n. 25427
Settore: Rail
Autore: Cassazione
Tipo: Giurisprudenza ITA
Data: 12/10/18
in materia di responsabilità dell’amministrazione ferroviaria, il danno alla persona
del viaggiatore da ritardi o interruzioni è risarcibile – in deroga all’art. 1681 c.c.
(ed in forza di quanto previsto dal precedente art. 1680) – alle condizioni stabilite
dall’art. 11, paragrafo quarto, del R.D.L. 11 ottobre 1934, n. 1948, convertito
nella L. 4 aprile 1935, n. 911, norma ancora oggi applicabile in forza di quanto
stabilito dal D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, art. 3, comma 1 bis, lett. e),
convertito in L. 18 febbraio 2009, n. 9, e dal D.Lgs. 1 dicembre 2009, n. 179. Ne
consegue che il risarcimento – limitato al danno derivato al viaggiatore dal
ritardo, dalla soppressione del treno, da mancata coincidenza o da interruzioni del servizio – deve avvenire alle condizioni previste dal medesimo R.D.L. n. 1948
del 1934, artt. 9 e 10, e, dunque, mediante diritto di valersi di un treno
successivo per l’effettuazione o la prosecuzione del viaggio o attraverso il
rimborso del prezzo corrisposto (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 10596 del 4 maggio
2018, Cass. 5 luglio 2017 n. 16495 e Sez. 3, Sentenza n. 9312 del 08/05/2015,
Rv. 635316 – 01). Nel caso di specie, facendo buon governo dei principi che
precedono, il giudice di appello ha rilevato che la domanda risarcitoria era tesa
ad ottenere il rimborso di voci di danno completamente diverse, rappresentate
dal costo dei biglietti aerei riferiti alla posizione dell’attrice e della nipote, oltre agli
oneri accessori. Si tratta pertanto di voci di danno diverse e ulteriori rispetto a
quelle previste dalla legge;
ne consegue che il ricorso deve essere rigettato e va disattesa la richiesta della
ricorrente di essere sentita
Allegato A della Delibera n. 106/2016 “Misure concernenti il contenuto minimo degli specifici diritti che gli utenti dei servizi di trasporto per ferrovia connotati da oneri di servizio pubblico possono esigere nei confronti dei gestori dei servizi e delle infrastrutture ferroviarie”. Conclusione del procedimento avviato con delibera n. 43/2018.
Nr. Allegato A della delibera n. 106/2016
Settore: Rail
Autore: ART
Tipo: Normativa ITA
Data: 09/11/18
Misure concernenti il contenuto minimo degli specifici diritti che gli utenti dei servizi di trasporto per ferrovia connotati da oneri di servizio pubblico possono esigere nei confronti dei gestori dei servizi e delle infrastrutture ferroviarie.
Procedimento sanzionatorio avviato con delibera n. 100/2018 nei confronti di Trenitalia S.p.A. ai sensidel decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, recante “Disciplina sanzionatoria per le violazioni delledisposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri neltrasporto ferroviario”.
Nr. n. 137/2018
Settore: Rail
Autore: ART
Tipo: Decisioni ITA
Data: 19/12/18
violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, del Regolamento (CE)
n. 1371/2007
Chiusura per avvenuto pagamento in misura ridotta.
sentenza del Giudice di Pace di Sorrento
Settore: Rail
Autore: Dott. Desiderio
Tipo: Giurisprudenza ITA
Data: 30/01/19