SEA
conseguenza, non essendo preveduto nel trasporto marittimo un tertium genus oltre alle cose che costituiscono bagaglio ed a quelle che sono assoggettate alla disciplina del trasporto di cose dettata dagli artt. 419 ss., da tanto deriva che nel caso di specie la responsabilita’ del vettore per avaria dell’autovettura trasportata rimarrebbe necessariamente disciplinata dall’art. 423 e limitata, quindi, all’importo massimo di “. 200.000 stabilito dalla norma.
è obbligato ad assicurare che il viaggio venga effettuato con un’imbarcazione della stessa compagnia, con
partenza immediatamente successiva, altrimenti il contratto è da intendersi risolto con rimborso del prezzo.
Infatti, nell’ipotesi in cui vi siano partenze successive di altre navi dello stesso vettore il passeggero può
scegliere se imbarcarsi o risolvere il contratto, in entrambi quest’ultimo ha diritto al risarcimento del danno,
che non può eccedere il doppio del prezzo netto di passaggio, se la soppressione avviene per giustificato
motivo.
La normativa interessata nel presente procedimento è la seguente:
– art. 18 (“Trasporto alternativo e rimborso in caso di partenze cancellate o ritardate”) Reg. Ce N. 1177/10;
– art. 12 (“Obbligo di trasporto alternativo o rimborso”), comma 1, del d.lgs. 129/2015;
– art. 24 (“Reclami”), paragrafo 2, del Reg. Ce n. 1177/2017;
– art. 16 (“Reclami”), comma 2, del d.lgs. 129/2015.Il reclamante chiedeva il rimborso per il ritardo, per un utilizzo parziale della cabina rispetto al tempo di viaggio nonché per alcune spese supplementari sostenute a seguito del ritardo, lamentava altresì la mancata offerta di trasporto alternativo o rimborso prevista in caso di partenza ritardata e l’omessa risposta all’istanza presentata al Vettore.
La Compagnia si difendeva eccependo che il ritardo di 3 ore era stato accumulato nella tratta precedente e che erano stati informati tutti i passeggeri a mezzo sms o email e che telefonicamente proponeva il trasporto alternativo o il rimborso.
Avvio del procedimento limitatamente ai profili del diritto al trasporto alternativo o al rimborso in caso di partenze ritardate ed al diritto a ricevere una risposta al reclamo.
La normativa interessata nel presente procedimento è la seguente:
– art. 18 (“Trasporto alternativo e rimborso in caso di partenze cancellate o ritardate”) Reg. Ce n. 1177/10;
– art. 24 (“Reclami”), paragrafo 2, del Reg. Ce n. 1177/2010;
– art. 16 (“Reclami”), comma 2, del d.lgs. 129/2015.Il reclamante lamentava la mancata assistenza ed informativa, l’inosservanza dell’obbligo di offrire la scelta tra trasporto alternativo o rimborso nonchè di non aver ricevuto alcuna comunicazione circa l’esito dell’istanza inviata al Vettore.
La Compagnia rispondeva eccependo che il ritardo era dovuto ad un incidente verificatosi a bordo della nave e alle condizioni meteomarine avverse incontrate durante la traversata precedente, di aver informato i passeggeri tramite sms e veniva offerto oralmente il trasporto alternativo.
Il procedimento veniva avviato limitatamente ai profili del diritto al trasporto alternativo o al rimborso in caso di partenze ritardate ed al diritto a ricevere una risposta al reclamo.
La normativa interessata nel presente procedimento è la seguente:
– art. 16 (“Informazioni in caso di cancellazioni o partenze ritardate”) Reg. Ce n.1177/10;
– art. 13 (“Informazione su cancellazioni e ritardi”) del d.lgs. 129/2015;
– art. 24 (“Reclami”), paragrafo 2, del Reg. Ce n. 1177/2010;
– art. 16 (“Reclami”), comma 2, del d.lgs. 129/2015.Il reclamante lamentava il ritardo alla partenza e all’arrivo, l’omessa informativa ed assistenza e la mancata offerta di trasporto alternativo o rimborso nonché la mancanza di riscontro all’istanza inviata al Vettore.
La Compagnia si difendeva affermando di non aver potuto rispondere al reclamante nei termini previsti in quanto, data la complessità della vicenda, si rendevano necessari ulteriori controlli e di aver proposto alla reclamante un buono sconto pari ad € 14,52.
Avvio del procedimento limitatamente ai profili dei diritti alle informazioni in caso di partenze ritardate e a ricevere una risposta al reclamo.
La normativa interessata nel presente procedimento è la seguente:
– art. 16 (“Informazioni in caso di cancellazioni o partenze ritardate”) Reg. Ce n. 1177/10;
– art. 13 (“Informazione su cancellazioni e ritardi”) del d.lgs. 129/2015;
– art. 18 (“Trasporto alternativo e rimborso in caso di partenze cancellate o ritardate”) Reg. Ce n. 1177/10;
– art. 12 (“Obbligo di trasporto alternativo o rimborso”), comma 1, del d.lgs. 129/2015;
– art. 24 (“Reclami”), paragrafo 2, del Reg. Ce n. 1177/10;
– art. 16 (“Reclami”), comma 2, del d.lgs. 129/2015.Il reclamante lamentava la mancanza di informazioni, assistenza e offerta di trasporto alternativo rimborso in caso di partenza ritardata, nonché l’omessa risposta all’istanza presentata al Vettore. Al reclamante veniva offerto il rimborso della somma di euro 35,10, pari al 25% del prezzo del biglietto.
La Compagnia si difendeva affermando che il ritardo alla partenza era pari a 148 minuti e all’arrivo pari a 84 minuti, che tutti i passeggeri venivano informati e che veniva offerta loro dell’acqua.
Il procedimento veniva avviato limitatamente ai profili delle omesse informazioni, del diritto al trasporto alternativo o al rimborso in caso di partenze ritardate e al diritto a ricevere una risposta al reclamo.
La normativa interessata nel presente procedimento è la seguente:
– art. 16 (“Informazioni in caso di cancellazioni o partenze ritardate”) Reg. Ce n.1177/10;
– art. 13 (“Informazione su cancellazioni e ritardi”) del d.lgs. 129/2015;
– art. 24 (“Reclami”), paragrafo 2, del Reg. Ce n. 1177/10;
– art. 16 (“Reclami”), comma 2, del d.lgs. 129/2015.Il reclamante lamentava la mancata informazione e assistenza, di non aver ricevuto alcuna comunicazione in merito all’esito definitivo del reclamo di prima istanza presentato.
Il Vettore eccepiva di aver informato i passeggeri tramite email e/o sms, di aver offerto un buono sconto, di aver offerto pasti e spuntini a bordo.
Il procedimento veniva avviato limitatamente alle informazioni da fornire ai passeggeri in caso di partenze ritardate nonché al profilo del diritto a ricevere entro determinati termini una risposta al reclamo.
La normativa interessata nel presente procedimento è la seguente:
– art. 16 (“Informazioni in caso di cancellazioni o partenze ritardate”) Reg. Ce n. 1177/10;
– art. 13 (“Informazione su cancellazioni e ritardi”) del d.lgs. 129/2015;
– art. 18 (“Trasporto alternativo e rimborso in caso di partenze cancellate o ritardate”) Reg. Ce n. 1177/10;
– art. 12 (“Obbligo di trasporto alternativo o rimborso”) del d.lgs. 129/2015;
– art. 24 (“Reclami”), paragrafo 2, del Reg. Ce n. 1177/2010;
– art. 16 (“Reclami”), comma 2, del d.lgs. 129/2015.Tutti i reclamanti lamentavano di aver subito disagi a causa del ritardo, di non aver ricevuto alcuna offerta di trasporto alternativo o rimborso del biglietto nonchè di non aver ricevuto risposta alle istanze inviate alla Compagnia.
Il Vettore rispondeva affermando che il ritardo di 3 ore e 40 minuti alla partenza era stato generato dalla rottura di un tubo flessibile idraulico che consente la movimentazione dei car deck. che i passeggeri venivano avvertiti tramite messaggio audio a mezzo interfono e che non veniva loro offerta la scelta tra trasporto alternativo e rimborso del titolo di viaggio poiché il guasto si verificava poco prima dell’orario di partenza.
Il procedimento veniva avviato limitatamente ai profili del diritto alle informazioni in caso di cancellazioni o partenze ritardate, alla scelta tra trasporto alternativo o rimborso in caso di partenze ritardate ed al diritto a ricevere una risposta al reclamo, sussistono i presupposti per l’avvio di un procedimento.
La normativa interessata nel presente procedimento è la seguente:
– art. 16 (“Informazioni in caso di cancellazioni o partenze ritardate”) Reg. Ce n. 1177/10;
– art. 13 (“Informazione su cancellazioni e ritardi”) del d.lgs. 129/2015;
– art. 18 (“Trasporto alternativo e rimborso in caso di partenze cancellate o ritardate”) Reg. Ce n. 1177/10.Il reclamante lamentava la mancata assistenza informativa e la mancata offerta del trasporto alternativo o rimborso e richiedeva quindi il rimborso del biglietto. Il Vettore rispondeva eccependo che il ritardo era dovuto esclusivamente all’intensificazione dei controlli di polizia presso i porti interessati e che ai passeggeri venivano fornite tutte le dovute informazioni.
L’ART riscontrava la mancanza del diritto alla compensazione in quanto il ritardo era inferiore alla soglia prevista dalla normativa.
Il procedimento veniva avviato limitatamente ai profili del diritto al trasporto alternativo o al rimborso in caso di partenze ritardate ed al diritto dei passeggeri a ricevere informazioni in caso di cancellazioni o partenze ritardate.
B si applicherà il termine di prescrizione biennale, previsto dalla convenzione di Atene del 1974
(come modificata dal protocollo di Londra del 2002 e allegata al regolamento (CE) n. 392/2009) e
dalla direttiva (UE) 2015/2302, in luogo del più breve termine di prescrizione di cui all’art. 418 c. nav.,
mentre per la determinazione del quantum debeatur si applicherà il regolamento (UE) n. 1177/2010.
affronta alcune questioni in tema di risarcimento dei danni al
passeggero marittimo, alla luce del Regolamento (Ce) n. 392/2009 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla responsabi
–
lità dei vettori che trasportano passeggeri via mare in caso di incidente,
con specifco riferimento ai diversi livelli di responsabilità del vettore e
all’art. 4
bis
della Convenzione PAL 2002.
La normativa interessata nel presente procedimento è la seguente:
– art. 17 (“Assistenza in caso di partenze cancellate o ritardate”), paragrafo 1, del Reg. CE n. 1177/10;
– art. 14 (“Assistenza in caso di cancellazione o ritardo alla partenza”), del d.lgs. 129/2015;
– art. 4 del d.lgs. 129/2015 (calcolo minimi e massimi edittali).Il reclamante richiedeva il rimborso delle spese sostenute al bar e il prezzo dei due biglietti non utilizzati, oltre al rimborso del 50% del prezzo dei due biglietti della nave a causa del ritardo all’arrivo di oltre 5 ore. Il Vettore rispondeva affermando che i passeggeri venivano informati del ritardo con 2 sms, che non sono stati forniti spuntini in quanto i passeggeri venivano informati e che il ritardo si registrava per le avverse condizioni meteomarine. Al reclamante veniva comunque offerto un bonus del 10%.
Il procedimento veniva avviato limitatamente all’obbligo di fornire assistenza materiale ai passeggeri.
Con memoria difensiva Grimaldi Euromed SpA eccepiva: – l’assenza di presupposti per l’avvio e la prosecuzione del procedimento; – l’improcedibilità del reclamo; – la conformità della condotta della Compagnia con l’articolo 17 del reg. Ce n. 1177/10; – l’illegittimità delle modalità di applicazione della sanzione; – la violazioni del principio di proporzionalità delle sanzioni; – richiamava l’art. 49 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione; – la contraddittorietà, alla violazione dei principi di parità di trattamento e non discriminazione, nonché del principio di certezza del diritto; – la presenza di circostanze eccezionali ed attenuanti.
L’ART accoglieva l’eccezione di improcedibilità essendosi il reclamante rivolto direttamente all’Autorità ed avendo questo agito nel proprio esclusivo interesse e ritenendo ragionevole la fornitura di assistenza materiale prestata durante l’attesa.
Il procedimento veniva dunque archiviato.
Il procedimento veniva avviato ai sensi della seguente normativa:
– art. 18 (“Trasporto alternativo e rimborso in caso di partenze cancellate o ritardate”) Reg. Ce n. 1177/10;
– art. 12 (“Obbligo di trasporto alternativo o rimborso”) del d.lgs. 129/2015.Il reclamante lamentava la cancellazione del viaggio e di non aver ricevuto alcuna offerta di trasporto alternativo, assistenza od informazione, richiedendo il rimborso del 50% dei biglietti nonché delle spese sostenute per il pernottamento e i pasti. Il Vettore rispondeva affermando che tale cancellazione era stata causata da uno sciopero e offriva il rimborso delle spese sostenute per la prima notte in hotel.
La Compagnia comunicava all’ART di aver provveduto ad informare tutti i passeggeri.
Il procedimento veniva avviato limitatamente all’obbligo di offrire la scelta tra trasporto alternativo e rimborso.
Il procedimento veniva avviato ai sensi della seguente normativa:
– art. 16 (“Informazioni in caso di cancellazioni o partenze ritardate”) Reg. Ce n. 1177/10;
– art. 13 (“Informazione su cancellazioni e ritardi”) del d.lgs. 129/2015.Il reclamante si lamentava del ritardo di tre ore sia in partenza che in arrivo nonché della relativa omessa informativa e della scarsa qualità del viaggio. Il Vettore rimborsava il 25% del costo del biglietto ed offriva un bonus del 20% accordato come “gesto commerciale”.
La Compagnia comunicava all’ART che i passeggeri venivano informati tramite email, sms e messaggio audio tramite interfono.
Il provvedimento veniva avviato limitatamente all’omessa informazione sull’entità del ritardo.
Il procedimento veniva avviato ai senso della seguente normativa:
– art. 16 (“Informazioni in caso di cancellazioni o partenze ritardate”) Reg. Ce n. 1177/10;
– art. 13 (“Informazione su cancellazioni e ritardi”) del d.lgs. 129/2015;
– art. 17 (“Assistenza in caso di partenze cancellate o ritardate”), paragrafo 1, del Reg. Ce n. 1177/10;
– art. 14 (“Assistenza in caso di cancellazione o ritardo alla partenza”), del d.lgs. 129/2015;
– art. 4 del d.lgs. 129/2015 (calcolo minimi e massimi edittali);
– art. 18 (“Trasporto alternativo e rimborso in caso di partenze cancellate o ritardate”) Reg. Ce n. 1177/10;
– art. 12 (“Obbligo di trasporto alternativo o rimborso”) del d.lgs. 129/2015.Il reclamante lamentava il mancato rispetto dell’obbligo da parte del vettore di fornire informazioni ed assistenza in caso di partenza ritardata nonché dell’obbligo di offrire la scelta tra trasporto alternativo e rimborso e la mancata comunicazione dell’esito definitivo del reclamo. Il Vettore offriva una compensazione pari al 25% del costo del biglietto.
La Compagnia riferiva all’ART di aver informato telefonicamente tutti i passeggeri per tempo e che quindi non si rendeva necessario distribuire spuntini.
Il procedimento veniva avviato per mancato rispetto degli obblighi di fornire informazioni, di fornire
assistenza materiale in caso di partenze cancellate o ritardate nonché di offrire la scelta tra trasporto alternativo e rimborso.
Il procedimento veniva avviato ai sensi della normativa seguente:
-art. 16 (“Informazioni in caso di cancellazioni o partenze ritardate”) Reg. Ce n. 1177/10;
– art. 13 (“Informazione su cancellazioni e ritardi”) del d.lgs. 129/2015;
– art. 19 (“Diritto a compensazione economica connessa al prezzo del biglietto in caso di ritardo all’arrivo”), del Reg. Ce n. 1177/10.Il reclamante lamentava un ritardo all’arrivo pari a 12 ore e chiedeva quindi il rimborso del 50% del costo del biglietto. Il Vettore rispondeva negando il rimborso ed offrendo un buono sconto pari al 30% in quanto il passeggero aveva optato per il trasporto alternativo.
La Compagnia rispondeva all’ART eccependo che la partenza veniva cancellata a causa di un guasto tecnico, passeggeri venivano informati del ritardo alla partenza a partire dalle ore 10:00 tramite annunci diramati a bordo via interfono e venivano offerti spuntini, bevande e pranzo presso il self-service durante la permanenza a bordo.
Il procedimento veniva avviato limitatamente all’obbligo di fornire informazioni.
Il procedimento veniva avviato ai sensi della seguente normativa:
-art. 16 (“Informazioni in caso di cancellazioni o partenze ritardate”) reg. 1177/10;
– art. 13 (“Informazione su cancellazioni e ritardi”) del d.lgs. 129/2015.Il reclamante lamentava un ritardo all’arrivo di 4 ore nonchè l’assenza di informazioni ai passeggeri sui ritardi e l’inosservanza dell’obbligo di trasporto alternativo o rimborso in caso di partenze cancellate o ritardate. Il Vettore rispondeva rappresentando che il ritardo era stato inferiore alle 3 ore e offriva un buono sconto.
L’ART rilevava la mancata informativa ai passeggeri circa il ritardo entro i tempi prescritti dalla normativa e l’inosservanza dell’obbligo di offrire un trasporto alternativo o il rimborso.
Il procedimento veniva avviato , limitatamente all’obbligo di fornire informazioni in caso di partenze ritardate.
Il procedimento veniva avviato sulla base della seguente normativa:
– art. 16 (“Informazioni in caso di cancellazioni o partenze ritardate”) Reg. Ce n. 1177/10;
– art. 13 (“Informazione su cancellazioni e ritardi”) del d.lgs. 129/2015.Il reclamante lamentava – l’assenza di informazioni ai passeggeri sui ritardi; – l’inosservanza dell’obbligo di trasporto alternativo o rimborso in caso di partenze cancellate o ritardate. Il Vettore offriva un buono sconto del 20% nonstante il ritardo fosse inferiore alle 3 ore.
Il procedimento veniva avviato limitatamente all’obbligo di fornire informazioni e di offrire ai passeggeri la scelta tra trasporto alternativo e rimborso in caso di partenze ritardate.
La normativa interessata nel presente procedimento è la seguente:
– art. 18 reg. Ce n. 1177/2010 “Trasporto alternativo e rimborso in caso di partenze cancellate o ritardate”;
– l’articolo 12 (“Obbligo di trasporto alternativo o rimborso”), comma 1, del d.lgs. 129/2015.Il Vettore eccepiva che: -la partenza veniva cancellata come da comunicazione inviata a tutti i passeggeri; – in detta comunicazione si offriva la scelta tra rimborso e 4 opzioni di trasporto alternativo tutte il giorno successivo; – si offriva sistemazione alberghiera.
Avvio del procedimento limitatamente al profilo del diritto, in caso di cancellazione, alla scelta tra trasporto alternativo verso la destinazione finale a condizioni simili, come indicato nel contratto di trasporto.
La normativa interessata nel presente procedimento è la seguente:
– art. 16 Reg. Ce n. 1177/10 “Informazioni in caso di cancellazioni o partenze ritardate”;
– art. 13 (“Informazione su cancellazioni e ritardi”) del d.lgs. 129/2015;
– art. 19 (“Diritto a compensazione economica connessa al prezzo del biglietto in caso di ritardo all’arrivo”) del Reg. Ce n. 1177/10.Il vettore eccepiva che – i passeggeri venivano informati dal personale; – veniva fornito audio di comunicazione diffusa entro i 30 min dall’orario di partenza; – venivano offerti spuntini e bevande; – eccepisce che non c’è stato ritardo di 8 ore rispetto al transit time; – ritardo dovuto a prolungarsi operazioni commerciali; – è stato offerto 1) proseguimento del viaggio e accettazione del ritardo registrato; 2) viaggio alternativo; 3) rimborso del costo del biglietto.
Il procedimento veniva avviato limitatamente al profilo dell’obbligo di fornire informazioni ai passeggeri in caso di ritardo alla partenza.
La normativa interessata nel presente procedimento è la seguente:
– art. 16 (“Informazioni in caso di cancellazioni o partenze ritardate”), par. 1, del Reg.Ce 1177/10;
– art. 13 (“Informazione su cancellazioni e ritardi”) del d.lgs. 129/2015;
– art. 24 (“Reclami”) del Reg.Ce 1177/10;
– art. 16 (“Reclami”) del d.lgs. 129/2015.Il reclamante lamentava la violazione degli obblighi di offrire la scelta tra trasporto alternativo o rimborso, di fornire informazioni sul ritardo, sul viaggio e sui diritti dei passeggeri, di fornire assistenza materiale, di adottare un sistema per il trattamento dei reclami e di comunicare l’esito definitivo del reclamo di prima istanza.
La Compagnia si difendeva eccependo che il ritardo fosse imputabile alle attese dovute al traffico portuale particolarmente intenso nel periodo estivo e offriva il rimborso del 25% all’istante.
Il procedimento veniva avviato limitatamente all’obbligo di fornire informazioni in caso di partenze ritardate, di predisporre un meccanismo accessibile
per il trattamento dei reclami e di comunicare al passeggero, entro un mese dal ricevimento del reclamo l’esito dello stesso.
novembre 1981, n. 689, per l’importo di euro 6.500,00.
– art. 24 (“Reclami”), par. 2, del Reg. (UE) n. 1177/10;
– art. 16 (“Reclami”) comma 2, del d.lgs. 129/2015.
La nave de quo giungeva a destinazione con un ritardo pari a 13 ore, pertanto ai passeggeri era dovuto il rimborso del 50% del prezzo del biglietto ai sensi dell’art. 19 del Reg. (UE) n. 1177/10 (offerto dal vettore). Il procedimento veniva avviato limitatamente al profilo del diritto del passeggero a ricevere, entro un mese dal ricevimento del reclamo da parte del vettore, la notifica che il reclamo è stato accolto, respinto o è ancora in esame.
La normativa interessata nel presente procedimento è la seguente:
– art. 16, par. 1 Reg. (UE) n. 1177/10;
– art. 18, paragrafo 1, del Reg. (UE) n. 1177/10;
– art. 13 (“Informazione su cancellazioni e ritardi”) del d.lgs. 129/2015;
– art. 17, paragrafo 1 (“Assistenza in caso di partenze cancellate o ritardate”) del Reg. (UE) n. 1177/10.La nave de quo aveva accumulato ritardo su cui il Vettore si è così espresso: – il ritardo è stato determinato parzialmente dal forte congestionamento del traffico; – che in considerazione del periodo – alta stagionalità – e della congestione del traffico portuale, non era nella ragionevole condizione di poter somministrare spuntini e/o bevande.
Il procedimento veniva avviato limitatamente all’obbligo di fornire informazioni, assistenza materiale gratuita (spuntini, pasti o bevande) e di offrire ai passeggeri la scelta tra trasporto alternativo e rimborso in caso di partenze ritardate.
All’esito del procedimento veniva irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 106.300,00 ai sensi dell’articolo 14, comma 1, del d.lgs. 129/2015.
Limitatamente alle violazioni degli articoli 16, paragrafo 1, e 18, paragrafo 1, del
Regolamento (UE) n. 1177/2010, veniva effettuato il pagamento delle relative sanzioni in misura ridotta, ai sensi dell’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per l’importo complessivo di euro 4.000,00.
La normativa interessata nel presente procedimento è la seguente:
– art. 24 (“Reclami”), paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 1177/10;
– art. 16 (“Reclami”), comma 2, del d.lgs. 129/2015.La nave arrivava a destinazione con un ritardo di circa 8 ore e quindici minuti rispetto all’orario previsto e per questo ai passeggeri era dovuta una compensazione pari al 50% del prezzo del biglietto ai sensi dell’art. 19 del Reg. (UE) n. 1177/10.
Il provvedimento veniva avviato limitatamente al profilo del diritto dei passeggeri a ricevere, entro un mese dal ricevimento del reclamo da parte del vettore, la notifica che il reclamo è stato accolto, respinto p è ancora in esame.