EU Rail Transport Law Module

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I diritti dei passeggeri nel trasporto marittimo e nelle altre modalità: uniformità e differenze
Settore: Sea
Autore: Monica Brignardello
Tipo: Dottrina
L’articolo passa in rassegna le diverse discipline internazionali e comunitarie relative ai diritti dei passeggeri nei quattro ambiti di riferimento (marittimo, aereo, ferroviario e su strada) con particolare focus sul trasporto via mare. L’autrice mette a confronto le varie discipline al fine di capire se è possibile riunirle in un unico regolamento e ne evidenzia le maggiori differenze formali e sostanziali.
L’articolo risale al 2012
Scheda di sintesi
Settore: Sea
Autore: ART
Sintesi della normativa in vigore relativa alla disciplina sanzionatoria
Scheda informativa DIRITTI DEI PASSEGGERI CHE VIAGGIANO VIA MARE E PER VIE NAVIGABILIINTERNE – REGOLAMENTO (UE) N. 1177/2010
Settore: Sea
Slide Convenzione di Atene
Settore: Sea
Le slides riportano la normativa in tema di trasporto marittimo di persone del codice della navigazione, della Convenzione di Atene del 1974 e reg. CE 392/2009.
Sentenza: Cassazione Civile n. 3462/2007
Settore: Sea
Autore: Cassazione Civile
Con la Sentenza n. 3462 del 15.02.07 la Corte di Cassazione ha affrontato il caso di alcuni passeggeri che, accompagnati su di un’isola del Mediterraneo da una compagnia di navigazione, furono costretti a permanere sulla stessa a causa delle condizioni metereologiche avverse che impedivano alla nave di attraccare sull’sola per permettere loro di ritornare sulla terra ferma, riconoscendo il diritto a un risarcimento del danno non patrimoniale (“esistenziale”). La Suprema Corte si è pronunciata su un ricorso contro una Sentenza del Giudice di Pace di Bari che aveva già condannato la compagnia marittima al risarcimento del danno esistenziale in via equitativa. La compagnia si era difesa sostenendo che il mancato espletamento del viaggio di ritorno era stato reso impossibile dalle condizioni metereologiche avverse, ipotesi di forza maggiore. Il Giudice di prima istanza aveva affermato la responsabilità della compagnia marittima in quanto le previsioni meteo, che già da giorni indicavano condizioni contrarie alla navigazione, non potevano essere ignorate che pertanto la stessa, consapevole dell’impossibilità di espletare il viaggio di ritorno, non avrebbe dovuto nemmeno affrontare il viaggio di andata . Del medesimo avviso la Corte di Cassazione che ha confermato la ricostruzione dei fatti. E’ stata inoltre ritenuta rilevante la mancata offerta ai viaggiatori da parte della compagnia di navigazione di mezzi alternativi per il viaggio di ritorno, ovvero un’altra nave capace di affrontare le condizioni metereologiche. La colpa professionale della compagnia marittima insieme ai disagi patiti dai passeggeri, secondo la Corte giustifica quindi la domanda di risarcimento del danno esistenziale a cui la compagnia marittima è stata condannata in prima istanza. Le tematiche in questione assumono rilievo anche in relazione al Regolamento (CE) 1177/2010 laddove l’omessa tutela del passeggero da parte della compagnia di navigazione, oggetto della lamentela dei passeggeri, viene esplicitato e reso vincolante sotto i proli dell’offerta di viaggio alternativo, rimborso del biglietto, compensazione economica, offerta di pasti ed alloggio per la notte.
Sentenza Corte d’Appello di Ancona
Settore: Sea
Autore: Corte d’Appello di Ancona
Come affermato dalla S.C. in caso in tutto identico (Cass. 5409/1982), in nessun modo, quindi, e’ possibile considerare come bagaglio del passeggero l’autovettura al seguito dello stesso e di
conseguenza, non essendo preveduto nel trasporto marittimo un tertium genus oltre alle cose che costituiscono bagaglio ed a quelle che sono assoggettate alla disciplina del trasporto di cose dettata dagli artt. 419 ss., da tanto deriva che nel caso di specie la responsabilita’ del vettore per avaria dell’autovettura trasportata rimarrebbe necessariamente disciplinata dall’art. 423 e limitata, quindi, all’importo massimo di “. 200.000 stabilito dalla norma.
Sentenza Giudice di Pace di Napoli
Settore: Sea
Autore: Giudice di Pace di Napoli 30.1.2006
Nel contratto di trasporto marittimo di persone, ove il vettore sopprima la corsa per un fatto a lui imputabile
è obbligato ad assicurare che il viaggio venga effettuato con un’imbarcazione della stessa compagnia, con
partenza immediatamente successiva, altrimenti il contratto è da intendersi risolto con rimborso del prezzo.
Infatti, nell’ipotesi in cui vi siano partenze successive di altre navi dello stesso vettore il passeggero può
scegliere se imbarcarsi o risolvere il contratto, in entrambi quest’ultimo ha diritto al risarcimento del danno,
che non può eccedere il doppio del prezzo netto di passaggio, se la soppressione avviene per giustificato
motivo.
Articolo di dottrina: I DIRITTI DEI PASSEGGERI MARITTIMIIN CASO DI CANCELLAZIONEO DI RITARDO DELLA PARTENZA DELLA NAVE
Settore: Sea
Autore: Monica Brignardello
L’articolo passa in rassegna i diritti dei passeggeri in caso di cancellazione o ritardo nel trasporto marittimo. In particolare tratta del diritto all’assistenza, al trasporto alternativo o al rimborso del prezzo, al diritto alla compensazione economica ed al risarcimento di ulteriori danni.
Articolo di dottrina: CONVENZIONE DI ATENE E REGOLAMENTO (CE) 392/2009:ALCUNE QUESTIONI APERTE IN MATERIA DI RISARCIMENTODI DANNO ALLA PERSONA
Settore: Sea
Autore: Claudio Perrella
L’articolo riguarda il risarcimento del danno alla persona alla luce della Convenzione di Atene del 1974 e del reg. Ue n. 392/2009. In particolare, viene trattata la qualificazione dei danni alla persona ed i criteri di determinazione e liquidazione del danno a favore di stranieri.
Relazione ai sensi dell’articolo 26 del Regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo edel Consiglio del 24 novembre 2010, recante i diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e pervie navigabili interne
Settore: Sea
Autore: ART
Relazione dell’ART pubblicata con cadenza annuale in cui vengono spiegate anche le modalità di reclamo. Contiene inoltre grafici che mettono a confronto le richieste di reclamo e i campi in cui queste vengono fatte e l’ammontare delle sanzioni erogate.
Modulo di reclamo ART Trasporto marittimo
Settore: Sea
Autore: ART
Modulo con cui inoltrare un reclamo all’ART per quanto concerne il trasporto marittimo
Convenzione d’Atene del 1974 relativa al trasporto per mare di passeggeri e dei loro bagagli
Settore: Sea
Tipo: Trattati internazionali
Data: 13/12/74
Come modificata dal Protocollo di Londra del 1 novembre 2002
Articolo di dottrina: I danni all’auto al seguito del passeggero a bordo di nave-traghetto: responsabilità del vettore e limite risarcitorio nell’attuale sistema del trasporto marittimo nazionale
Settore: Sea
Autore: Dottrina
Tipo: Dottrina
Data: 06/06/06
I danni all’auto al seguito del passeggero a bordo di nave-traghetto: responsabilità del vettore e limite risarcitorio nel sistema del trasporto marittimo nazionale
Regolamento (CE) N. 392/2009 del Parlamento Europeo e de Consiglio del 23 aprile 2009 relativo alla responsabilità dei vettori che trasportano passeggeri via mare in caso di incidente
Nr. 392/2009
Settore: Sea
Autore: Parlamento europeo e Consiglio
Tipo: Normativa UE
Data: 23/04/09
Regolamento (UE) N. 1177/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004
Nr. 1177/2010
Settore: Sea
Autore: Parlamento europeo e Consiglio
Tipo: Normativa UE
Data: 24/11/10
Sicurezza passeggeri e trasporto marittimo. Il quadro normativo comunitario
Settore: Sea
Autore: Stefano Pollastrelli
Tipo: Dottrina
Data: 06/09/11
L’articolo analizza il reg. Ce n. 392/09 e la normativa comunitaria in materia di safety delle navi che trasportano passeggeri. Tale normativa ha lo scopo di istituire un livello di sicurezza uniforme a livello europeo e, si auspica, anche internazionale. Oltre a prevedere standards strutturali e regole sulla registrazione dei passeggeri in modo da facilitare le eventuali operazioni di salvataggio degli stessi, la disciplina si occupa anche di prevenire l’inquinamento prodotto dalle navi.
Provvedimento AGCM nei confronti di Medmar Navi S.p.A.
Nr. 23258/2012
Settore: Sea
Autore: AGCM
Tipo: Decisioni ITA
Data: 31/01/12
Provvedimento sanzionatorio (irrogata sanzione amministrativa pecuniaria di 70.000 euro) a causa del comportamento di “penalizzazione” operato dalla società nei confronti dei consumatori residenti nelle isole dell’arcipelago campano ai quali Medmar non consentiva di prenotare e acquistare in anticipo biglietti a tariffa agevolata.
Tesi di dottorato: LA TUTELA DEL PASSEGGERO MARITTIMO NELLA PROSPETTIVA EUROPEA
Settore: Sea
Tipo: Dottrina
Data: 01/07/12
La tutela del passeggero marittimo nella prospettiva europea
Provvedimento sanzionatorio di F&F S.r.l. – Forti Viaggi
Nr. 24629/2013
Settore: Sea
Autore: AGCM
Tipo: Decisioni ITA
Data: 20/11/13
Provvedimento sanzionatorio nei confronti della società che, sul sito www.traghetti.com, ometteva di fornire ai consumatori una chiara informativa circa il sovrapprezzo operato per gli acquisti dei biglietti online
Raccolta di massime giurisprudenziali (Diritto del Turismo)
Settore: Sea
Tipo: Giurisprudenza ITA
Data: 01/07/14
Provvedimento sanzionatorio nei confronti di MSC Crociere S.p.A.
Nr. 25014/2014
Settore: Sea
Autore: AGCM
Tipo: Decisioni ITA
Data: 02/07/14
Provvedimento sanzionatorio (irrogata sanzione di euro 250.000 euro) per pratica commerciale scorretta posta in essere da MSC, consistente nell’aver omesso di comunicare ai consumatori (sul proprio catalogo, e su alcuni siti internet) alcune voci di costo di cui al prezzo finale della crociera
Sentenza
Nr. 24347/2014
Settore: Sea
Autore: Cassazione Civile
Tipo: Giurisprudenza ITA
Data: 14/11/14
Presunzione di responsabilita’ che l’articolo 1681 c.c., e l’articolo 409 del cod. nav. pongono a carico del vettore per i danni al viaggiatore verificatisi dall’inizio dell’imbarco al compimento dello sbarco
Decreto Legislativo 29 luglio 2015, n. 129Disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1177/2010, che modifica il Regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne
Nr. 129/2015
Settore: Sea
Tipo: Normativa ITA
Data: 29/07/15
Allegato “A” alla Delibera n. 86 – 15 ottobre 20151REGOLAMENTO SUL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO PER LE VIOLAZIONI DELLE DISPOSIZIONI DELREGOLAMENTO (UE) N. 1177/2010 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO RELATIVO AI DIRITTI DEIPASSEGGERI CHE VIAGGIANO VIA MARE E PER VIE NAVIGABILI INTERNE.
Nr. n. 86/2015
Settore: Sea
Autore: ART
Tipo: Normativa ITA
Data: 15/10/15
Regolamento dell’ART di attuazione del d.lgs. 129/2015
Relazione sull’applicazione del regolamento (UE) n. 1177/2010 relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica ilregolamento (CE) n. 2006/2004
Settore: Sea
Autore: Commissione europea
Data: 24/05/16
Procedimento sanzionatorio nei confronti di Grimaldi Euromed S.p.A
Nr. 10/2017 e 50/2017
Settore: Sea
Autore: ART
Tipo: Decisioni ITA
Data: 06/04/17

La normativa interessata nel presente procedimento è la seguente:
– art. 18 (“Trasporto alternativo e rimborso in caso di partenze cancellate o ritardate”) Reg. Ce N. 1177/10;
– art. 12 (“Obbligo di trasporto alternativo o rimborso”), comma 1, del d.lgs. 129/2015;
– art. 24 (“Reclami”), paragrafo 2, del Reg. Ce n. 1177/2017;
– art. 16 (“Reclami”), comma 2, del d.lgs. 129/2015.Il reclamante chiedeva il rimborso per il ritardo, per un utilizzo parziale della cabina rispetto al tempo di viaggio nonché per alcune spese supplementari sostenute a seguito del ritardo, lamentava altresì la mancata offerta di trasporto alternativo o rimborso prevista in caso di partenza ritardata e l’omessa risposta all’istanza presentata al Vettore.

La Compagnia si difendeva eccependo che il ritardo di 3 ore era stato accumulato nella tratta precedente e che erano stati informati tutti i passeggeri a mezzo sms o email e che telefonicamente proponeva il trasporto alternativo o il rimborso.

Avvio del procedimento limitatamente ai profili del diritto al trasporto alternativo o al rimborso in caso di partenze ritardate ed al diritto a ricevere una risposta al reclamo.

Il procedimento si estingueva per effetto dell’avvenuto pagamento delle relative sanzioni in misura ridotta per l’importo complessivo di euro 3.500,00.
Procedimento sanzionatorio nei confronti di Grimaldi Euromed SpA
Nr. 19/2017 e 60/2017
Settore: Sea
Autore: ART
Tipo: Decisioni ITA
Data: 19/04/17

La normativa interessata nel presente procedimento è la seguente:
– art. 18 (“Trasporto alternativo e rimborso in caso di partenze cancellate o ritardate”) Reg. Ce n. 1177/10;
– art. 24 (“Reclami”), paragrafo 2, del Reg. Ce n. 1177/2010;
– art. 16 (“Reclami”), comma 2, del d.lgs. 129/2015.Il reclamante lamentava la mancata assistenza ed informativa, l’inosservanza dell’obbligo di offrire la scelta tra trasporto alternativo o rimborso nonchè di non aver ricevuto alcuna comunicazione circa l’esito dell’istanza inviata al Vettore.

La Compagnia rispondeva eccependo che il ritardo era dovuto ad un incidente verificatosi a bordo della nave e alle condizioni meteomarine avverse incontrate durante la traversata precedente, di aver informato i passeggeri tramite sms e veniva offerto oralmente il trasporto alternativo.

Il procedimento veniva avviato limitatamente ai profili del diritto al trasporto alternativo o al rimborso in caso di partenze ritardate ed al diritto a ricevere una risposta al reclamo.

Il procedimento si estingueva per effetto dell’avvenuto pagamento delle relative sanzioni in misura ridotta per l’importo complessivo di euro 3.500,00.
Procedimento sanzionatorio nei confronti di Moby S.p.a
Nr. 9/2017 e 59/2017
Settore: Sea
Autore: ART
Tipo: Decisioni ITA
Data: 19/04/17

La normativa interessata nel presente procedimento è la seguente:
– art. 16 (“Informazioni in caso di cancellazioni o partenze ritardate”) Reg. Ce n.1177/10;
– art. 13 (“Informazione su cancellazioni e ritardi”) del d.lgs. 129/2015;
– art. 24 (“Reclami”), paragrafo 2, del Reg. Ce n. 1177/2010;
– art. 16 (“Reclami”), comma 2, del d.lgs. 129/2015.Il reclamante lamentava il ritardo alla partenza e all’arrivo, l’omessa informativa ed assistenza e la mancata offerta di trasporto alternativo o rimborso nonché la mancanza di riscontro all’istanza inviata al Vettore.

La Compagnia si difendeva affermando di non aver potuto rispondere al reclamante nei termini previsti in quanto, data la complessità della vicenda, si rendevano necessari ulteriori controlli e di aver proposto alla reclamante un buono sconto pari ad € 14,52.

Avvio del procedimento limitatamente ai profili dei diritti alle informazioni in caso di partenze ritardate e a ricevere una risposta al reclamo.

Il procedimento si estingueva per effetto dell’avvenuto pagamento delle relative sanzioni in misura ridotta per l’importo complessivo di euro 1.500,00.
Procedimento sanzionatorio nei confronti di Grimaldi Euromed SpA
Nr. 45/2017 e 97/2017
Settore: Sea
Autore: ART
Tipo: Decisioni ITA
Data: 20/07/17

La normativa interessata nel presente procedimento è la seguente:
– art. 16 (“Informazioni in caso di cancellazioni o partenze ritardate”) Reg. Ce n. 1177/10;
– art. 13 (“Informazione su cancellazioni e ritardi”) del d.lgs. 129/2015;
– art. 18 (“Trasporto alternativo e rimborso in caso di partenze cancellate o ritardate”) Reg. Ce n. 1177/10;
– art. 12 (“Obbligo di trasporto alternativo o rimborso”), comma 1, del d.lgs. 129/2015;
– art. 24 (“Reclami”), paragrafo 2, del Reg. Ce n. 1177/10;
– art. 16 (“Reclami”), comma 2, del d.lgs. 129/2015.Il reclamante lamentava la mancanza di informazioni, assistenza e offerta di trasporto alternativo rimborso in caso di partenza ritardata, nonché l’omessa risposta all’istanza presentata al Vettore. Al reclamante veniva offerto il rimborso della somma di euro 35,10, pari al 25% del prezzo del biglietto.

La Compagnia si difendeva affermando che il ritardo alla partenza era pari a 148 minuti e all’arrivo pari a 84 minuti, che tutti i passeggeri venivano informati e che veniva offerta loro dell’acqua.

Il procedimento veniva avviato limitatamente ai profili delle omesse informazioni, del diritto al trasporto alternativo o al rimborso in caso di partenze ritardate e al diritto a ricevere una risposta al reclamo.

Al termine del procedimento, veniva irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 2.000,00 ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del d.lgs. 129/2015, una sanzione amministrativa euro 3.500,00 ai sensi 9 dell’articolo 12, comma 1, del d.lgs. 129/2015.
Procedimento sanzionatorio nei confronti di Grimaldi Euromed SpA
Nr. 94/2017 e 110/2017
Settore: Sea
Autore: ART
Tipo: Decisioni ITA
Data: 06/09/17

La normativa interessata nel presente procedimento è la seguente:
– art. 16 (“Informazioni in caso di cancellazioni o partenze ritardate”) Reg. Ce n.1177/10;
– art. 13 (“Informazione su cancellazioni e ritardi”) del d.lgs. 129/2015;
– art. 24 (“Reclami”), paragrafo 2, del Reg. Ce n. 1177/10;
– art. 16 (“Reclami”), comma 2, del d.lgs. 129/2015.Il reclamante lamentava la mancata informazione e assistenza, di non aver ricevuto alcuna comunicazione in merito all’esito definitivo del reclamo di prima istanza presentato.

Il Vettore eccepiva di aver informato i passeggeri tramite email e/o sms, di aver offerto un buono sconto, di aver offerto pasti e spuntini a bordo.

Il procedimento veniva avviato limitatamente alle informazioni da fornire ai passeggeri in caso di partenze ritardate nonché al profilo del diritto a ricevere entro determinati termini una risposta al reclamo.

Il procedimento si estingueva per effetto dell’avvenuto pagamento delle relative sanzioni in misura ridotta per l’importo complessivo di euro 1.500,00.
Procedimento sanzionatorio nei confronti di Moby SpA
Nr. 80/2017 e 109/2017
Settore: Sea
Autore: ART
Tipo: Decisioni ITA
Data: 06/09/17

La normativa interessata nel presente procedimento è la seguente:
– art. 16 (“Informazioni in caso di cancellazioni o partenze ritardate”) Reg. Ce n. 1177/10;
– art. 13 (“Informazione su cancellazioni e ritardi”) del d.lgs. 129/2015;
– art. 18 (“Trasporto alternativo e rimborso in caso di partenze cancellate o ritardate”) Reg. Ce n. 1177/10;
– art. 12 (“Obbligo di trasporto alternativo o rimborso”) del d.lgs. 129/2015;
– art. 24 (“Reclami”), paragrafo 2, del Reg. Ce n. 1177/2010;
– art. 16 (“Reclami”), comma 2, del d.lgs. 129/2015.Tutti i reclamanti lamentavano di aver subito disagi a causa del ritardo, di non aver ricevuto alcuna offerta di trasporto alternativo o rimborso del biglietto nonchè di non aver ricevuto risposta alle istanze inviate alla Compagnia.

Il Vettore rispondeva affermando che il ritardo di 3 ore e 40 minuti alla partenza era stato generato dalla rottura di un tubo flessibile idraulico che consente la movimentazione dei car deck. che i passeggeri venivano avvertiti tramite messaggio audio a mezzo interfono e che non veniva loro offerta la scelta tra trasporto alternativo e rimborso del titolo di viaggio poiché il guasto si verificava poco prima dell’orario di partenza.

Il procedimento veniva avviato limitatamente ai profili del diritto alle informazioni in caso di cancellazioni o partenze ritardate, alla scelta tra trasporto alternativo o rimborso in caso di partenze ritardate ed al diritto a ricevere una risposta al reclamo, sussistono i presupposti per l’avvio di un procedimento.

Il procedimento si estingueva per effetto dell’avvenuto pagamento delle relative sanzioni in misura ridotta per l’importo complessivo di euro 4.500,00.
Sentenza Tribunale di Grosseto
Nr. n. 1133/2017
Settore: Sea
Autore: Tribunale di Grosseto
Tipo: Giurisprudenza ITA
Data: 09/11/17
Sentenza relativa al naufragio della Costa Concordia.
Sentenza del Tribunale di Grosseto
Nr. n. 1141/2017
Settore: Sea
Autore: Tribunale di Grosseto
Tipo: Giurisprudenza ITA
Data: 10/11/17
Sentenza relativa al naufragio della Costa Concordia.
Procedimento sanzionatorio nei confronti di Grandi Navi Veloci S.p.A
Nr. 116/2017 e 142/2017
Settore: Sea
Autore: ART
Tipo: Decisioni ITA
Data: 30/11/17

La normativa interessata nel presente procedimento è la seguente:
– art. 16 (“Informazioni in caso di cancellazioni o partenze ritardate”) Reg. Ce n. 1177/10;
– art. 13 (“Informazione su cancellazioni e ritardi”) del d.lgs. 129/2015;
– art. 18 (“Trasporto alternativo e rimborso in caso di partenze cancellate o ritardate”) Reg. Ce n. 1177/10.Il reclamante lamentava la mancata assistenza informativa e la mancata offerta del trasporto alternativo o rimborso e richiedeva quindi il rimborso del biglietto. Il Vettore rispondeva eccependo che il ritardo era dovuto esclusivamente all’intensificazione dei controlli di polizia presso i porti interessati e che ai passeggeri venivano fornite tutte le dovute informazioni.

L’ART riscontrava la mancanza del diritto alla compensazione in quanto il ritardo era inferiore alla soglia prevista dalla normativa.

Il procedimento veniva avviato limitatamente ai profili del diritto al trasporto alternativo o al rimborso in caso di partenze ritardate ed al diritto dei passeggeri a ricevere informazioni in caso di cancellazioni o partenze ritardate.

Il procedimento sanzionatorio si chiudeva per effetto dell’avvenuto pagamento delle relative sanzioni in misura ridotta per l’importo complessivo di euro 4.000,00.
Sentenza
Nr. n. 1685/2018
Settore: Sea
Autore: Giudice di Pace di Salerno
Tipo: Giurisprudenza ITA
Data: 22/03/18
In ipotesi di danno derivante da ritardata partenza della nave, alle navi appartenenti alle categorie A e
B si applicherà il termine di prescrizione biennale, previsto dalla convenzione di Atene del 1974
(come modificata dal protocollo di Londra del 2002 e allegata al regolamento (CE) n. 392/2009) e
dalla direttiva (UE) 2015/2302, in luogo del più breve termine di prescrizione di cui all’art. 418 c. nav.,
mentre per la determinazione del quantum debeatur si applicherà il regolamento (UE) n. 1177/2010.
Testo sentenza n. 1685/2018 GdP di Salerno
Alcune riflessioni sul risarcimento del danno al passeggero alla luce del Reg. (Ce) 392/2009
Settore: Sea
Autore: Mauro Menicucci
Tipo: Dottrina
Data: 31/03/18
L’articolo
affronta alcune questioni in tema di risarcimento dei danni al
passeggero marittimo, alla luce del Regolamento (Ce) n. 392/2009 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla responsabi

lità dei vettori che trasportano passeggeri via mare in caso di incidente,
con specifco riferimento ai diversi livelli di responsabilità del vettore e
all’art. 4
bis
della Convenzione PAL 2002.
Procedimento sanzionatorio nei confronti di Grimaldi Euromed S.p.A. Archiviazione del procedimento
Nr. 9/2018 e 42/2018
Settore: Sea
Autore: ART
Tipo: Decisioni ITA
Data: 18/04/18

La normativa interessata nel presente procedimento è la seguente:
– art. 17 (“Assistenza in caso di partenze cancellate o ritardate”), paragrafo 1, del Reg. CE n. 1177/10;
– art. 14 (“Assistenza in caso di cancellazione o ritardo alla partenza”), del d.lgs. 129/2015;
– art. 4 del d.lgs. 129/2015 (calcolo minimi e massimi edittali).Il reclamante richiedeva il rimborso delle spese sostenute al bar e il prezzo dei due biglietti non utilizzati, oltre al rimborso del 50% del prezzo dei due biglietti della nave a causa del ritardo all’arrivo di oltre 5 ore. Il Vettore rispondeva affermando che i passeggeri venivano informati del ritardo con 2 sms, che non sono stati forniti spuntini in quanto i passeggeri venivano informati e che il ritardo si registrava per le avverse condizioni meteomarine. Al reclamante veniva comunque offerto un bonus del 10%.

Il procedimento veniva avviato limitatamente all’obbligo di fornire assistenza materiale ai passeggeri.

Con memoria difensiva Grimaldi Euromed SpA eccepiva: – l’assenza di presupposti per l’avvio e la prosecuzione del procedimento; – l’improcedibilità del reclamo; – la conformità della condotta della Compagnia con l’articolo 17 del reg. Ce n. 1177/10; – l’illegittimità delle modalità di applicazione della sanzione; – la violazioni del principio di proporzionalità delle sanzioni; – richiamava l’art. 49 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione; – la contraddittorietà, alla violazione dei principi di parità di trattamento e non discriminazione, nonché del principio di certezza del diritto; – la presenza di circostanze eccezionali ed attenuanti.

L’ART accoglieva l’eccezione di improcedibilità essendosi il reclamante rivolto direttamente all’Autorità ed avendo questo agito nel proprio esclusivo interesse e ritenendo ragionevole la fornitura di assistenza materiale prestata durante l’attesa.
Il procedimento veniva dunque archiviato.

Procedimento sanzionatorio nei confronti di Minoan Lines S.A. Adozione provvedimento sanzionatorio
Nr. 153/2017 e 51/2018
Settore: Sea
Autore: ART
Tipo: Decisioni ITA
Data: 16/05/18

Il procedimento veniva avviato ai sensi della seguente normativa:
– art. 18 (“Trasporto alternativo e rimborso in caso di partenze cancellate o ritardate”) Reg. Ce n. 1177/10;
– art. 12 (“Obbligo di trasporto alternativo o rimborso”) del d.lgs. 129/2015.Il reclamante lamentava la cancellazione del viaggio e di non aver ricevuto alcuna offerta di trasporto alternativo, assistenza od informazione, richiedendo il rimborso del 50% dei biglietti nonché delle spese sostenute per il pernottamento e i pasti. Il Vettore rispondeva affermando che tale cancellazione era stata causata da uno sciopero e offriva il rimborso delle spese sostenute per la prima notte in hotel.
La Compagnia comunicava all’ART di aver provveduto ad informare tutti i passeggeri.

Il procedimento veniva avviato limitatamente all’obbligo di offrire la scelta tra trasporto alternativo e rimborso.

Il procedimento si chiudeva con l’irrogazione di una sanzione dei confronti della Minoan Lines S.A. nella misura di euro 2.000,00.
Provvedimento AGCM nei confronti di Direct Ferries Limited
Nr. 27193/2018
Settore: Sea
Autore: AGCM
Tipo: Decisioni ITA
Data: 29/05/18
Provvedimento sanzionatorio concernente i comportamenti posti in essere dalla società attraverso il proprio sito internet. Irrogate sanzioni amministrative per due comportamenti giudicati scorretti: 1) diffusione di informazioni omissive e potenzialmente ingannevoli in merito alla natura dell’attività svolta attraverso il sito internet della società e 2) omissione di informazioni relative al supplemento previsto per il pagamento degli acquisti effettuati con carta di credito
Procedimento sanzionatorio nei confronti di Grimaldi Euromed S.p.A.
Nr. 13/2018 e 58/2018
Settore: Sea
Autore: ART
Tipo: Decisioni ITA
Data: 30/05/18

Il procedimento veniva avviato ai sensi della seguente normativa:
– art. 16 (“Informazioni in caso di cancellazioni o partenze ritardate”) Reg. Ce n. 1177/10;
– art. 13 (“Informazione su cancellazioni e ritardi”) del d.lgs. 129/2015.Il reclamante si lamentava del ritardo di tre ore sia in partenza che in arrivo nonché della relativa omessa informativa e della scarsa qualità del viaggio. Il Vettore rimborsava il 25% del costo del biglietto ed offriva un bonus del 20% accordato come “gesto commerciale”.
La Compagnia comunicava all’ART che i passeggeri venivano informati tramite email, sms e messaggio audio tramite interfono.

Il provvedimento veniva avviato limitatamente all’omessa informazione sull’entità del ritardo.

Il procedimento si estingueva per effetto dell’avvenuto pagamento della relativa sanzione in misura ridotta per l’importo di euro 1.000,00.
Procedimento sanzionatorio nei confronti di Snav SpA
Nr. 20/2018 e 61/2018
Settore: Sea
Autore: ART
Tipo: Decisioni ITA
Data: 13/06/18

Il procedimento veniva avviato ai senso della seguente normativa:
– art. 16 (“Informazioni in caso di cancellazioni o partenze ritardate”) Reg. Ce n. 1177/10;
– art. 13 (“Informazione su cancellazioni e ritardi”) del d.lgs. 129/2015;
– art. 17 (“Assistenza in caso di partenze cancellate o ritardate”), paragrafo 1, del Reg. Ce n. 1177/10;
– art. 14 (“Assistenza in caso di cancellazione o ritardo alla partenza”), del d.lgs. 129/2015;
– art. 4 del d.lgs. 129/2015 (calcolo minimi e massimi edittali);
– art. 18 (“Trasporto alternativo e rimborso in caso di partenze cancellate o ritardate”) Reg. Ce n. 1177/10;
– art. 12 (“Obbligo di trasporto alternativo o rimborso”) del d.lgs. 129/2015.Il reclamante lamentava il mancato rispetto dell’obbligo da parte del vettore di fornire informazioni ed assistenza in caso di partenza ritardata nonché dell’obbligo di offrire la scelta tra trasporto alternativo e rimborso e la mancata comunicazione dell’esito definitivo del reclamo. Il Vettore offriva una compensazione pari al 25% del costo del biglietto.

La Compagnia riferiva all’ART di aver informato telefonicamente tutti i passeggeri per tempo e che quindi non si rendeva necessario distribuire spuntini.
Il procedimento veniva avviato per mancato rispetto degli obblighi di fornire informazioni, di fornire
assistenza materiale in caso di partenze cancellate o ritardate nonché di offrire la scelta tra trasporto alternativo e rimborso.

Il procedimento si estingueva per effetto dell’avvenuto pagamento delle relative sanzioni in misura ridotta per l’importo complessivo di euro 82.000,00.
Procedimento sanzionatorio nei confronti di Grimaldi Euromed SpA
Nr. 37/2018 e 79/2018
Settore: Sea
Autore: ART
Tipo: Decisioni ITA
Data: 02/08/18

Il procedimento veniva avviato ai sensi della normativa seguente:
-art. 16 (“Informazioni in caso di cancellazioni o partenze ritardate”) Reg. Ce n. 1177/10;
– art. 13 (“Informazione su cancellazioni e ritardi”) del d.lgs. 129/2015;
– art. 19 (“Diritto a compensazione economica connessa al prezzo del biglietto in caso di ritardo all’arrivo”), del Reg. Ce n. 1177/10.Il reclamante lamentava un ritardo all’arrivo pari a 12 ore e chiedeva quindi il rimborso del 50% del costo del biglietto. Il Vettore rispondeva negando il rimborso ed offrendo un buono sconto pari al 30% in quanto il passeggero aveva optato per il trasporto alternativo.

La Compagnia rispondeva all’ART eccependo che la partenza veniva cancellata a causa di un guasto tecnico, passeggeri venivano informati del ritardo alla partenza a partire dalle ore 10:00 tramite annunci diramati a bordo via interfono e venivano offerti spuntini, bevande e pranzo presso il self-service durante la permanenza a bordo.

Il procedimento veniva avviato limitatamente all’obbligo di fornire informazioni.

Il procedimento si estingueva per avvenuto pagamento della relativa sanzione in misura ridotta per l’importo di euro 1.000,00.
Procedimento sanzionatorio nei confronti di Grandi Navi Veloci SpA
Nr. 80/2018 e 90/2018
Settore: Sea
Autore: ART
Tipo: Decisioni ITA
Data: 27/09/18

Il procedimento veniva avviato ai sensi della seguente normativa:
-art. 16 (“Informazioni in caso di cancellazioni o partenze ritardate”) reg. 1177/10;
– art. 13 (“Informazione su cancellazioni e ritardi”) del d.lgs. 129/2015.Il reclamante lamentava un ritardo all’arrivo di 4 ore nonchè l’assenza di informazioni ai passeggeri sui ritardi e l’inosservanza dell’obbligo di trasporto alternativo o rimborso in caso di partenze cancellate o ritardate. Il Vettore rispondeva rappresentando che il ritardo era stato inferiore alle 3 ore e offriva un buono sconto.

L’ART rilevava la mancata informativa ai passeggeri circa il ritardo entro i tempi prescritti dalla normativa e l’inosservanza dell’obbligo di offrire un trasporto alternativo o il rimborso.
Il procedimento veniva avviato , limitatamente all’obbligo di fornire informazioni in caso di partenze ritardate.

Il procedimento si estingueva per effetto dell’avvenuto pagamento della relativa sanzione in misura ridotta per l’importo di euro 1.000,00.
Procedimento sanzionatorio nei confronti di Grandi Navi Veloci S.p.A.
Nr. 75/2018 e 105/2018
Settore: Sea
Autore: ART
Tipo: Decisioni ITA
Data: 25/10/18

Il procedimento veniva avviato sulla base della seguente normativa:
– art. 16 (“Informazioni in caso di cancellazioni o partenze ritardate”) Reg. Ce n. 1177/10;
– art. 13 (“Informazione su cancellazioni e ritardi”) del d.lgs. 129/2015.Il reclamante lamentava – l’assenza di informazioni ai passeggeri sui ritardi; – l’inosservanza dell’obbligo di trasporto alternativo o rimborso in caso di partenze cancellate o ritardate. Il Vettore offriva un buono sconto del 20% nonstante il ritardo fosse inferiore alle 3 ore.

Il procedimento veniva avviato limitatamente all’obbligo di fornire informazioni e di offrire ai passeggeri la scelta tra trasporto alternativo e rimborso in caso di partenze ritardate.

Il procedimento si estingueva per effetto dell’avvenuto pagamento della relativa sanzione in misura ridotta per l’importo di euro 1.000,00.
Procedimento sanzionatorio nei confronti Grimaldi Euromed S.p.A.
Nr. 115/2018 e 13/2019
Settore: Sea
Autore: ART
Tipo: Decisioni ITA
Data: 14/02/19

La normativa interessata nel presente procedimento è la seguente:
– art. 18 reg. Ce n. 1177/2010 “Trasporto alternativo e rimborso in caso di partenze cancellate o ritardate”;
– l’articolo 12 (“Obbligo di trasporto alternativo o rimborso”), comma 1, del d.lgs. 129/2015.Il Vettore eccepiva che: -la partenza veniva cancellata come da comunicazione inviata a tutti i passeggeri; – in detta comunicazione si offriva la scelta tra rimborso e 4 opzioni di trasporto alternativo tutte il giorno successivo; – si offriva sistemazione alberghiera.

Avvio del procedimento limitatamente al profilo del diritto, in caso di cancellazione, alla scelta tra trasporto alternativo verso la destinazione finale a condizioni simili, come indicato nel contratto di trasporto.

Il procedimento si estingueva per effetto dell’avvenuto pagamento della relativa sanzione in misura ridotta per l’importo di euro 3.000,00.
Procedimento sanzionatorio nei confronti del Grimaldi Euromed S.p.A.
Nr. 114/2018 e 12/2019
Settore: Sea
Autore: ART
Tipo: Decisioni ITA
Data: 14/02/19

La normativa interessata nel presente procedimento è la seguente:
– art. 16 Reg. Ce n. 1177/10 “Informazioni in caso di cancellazioni o partenze ritardate”;
– art. 13 (“Informazione su cancellazioni e ritardi”) del d.lgs. 129/2015;
– art. 19 (“Diritto a compensazione economica connessa al prezzo del biglietto in caso di ritardo all’arrivo”) del Reg. Ce n. 1177/10.Il vettore eccepiva che – i passeggeri venivano informati dal personale; – veniva fornito audio di comunicazione diffusa entro i 30 min dall’orario di partenza; – venivano offerti spuntini e bevande; – eccepisce che non c’è stato ritardo di 8 ore rispetto al transit time; – ritardo dovuto a prolungarsi operazioni commerciali; – è stato offerto 1) proseguimento del viaggio e accettazione del ritardo registrato; 2) viaggio alternativo; 3) rimborso del costo del biglietto.

Il procedimento veniva avviato limitatamente al profilo dell’obbligo di fornire informazioni ai passeggeri in caso di ritardo alla partenza.

Il procedimento si estingueva per effetto dell’avvenuto pagamento della relativa sanzione in misura ridotta l’importo di euro 1.000,00.
Procedimento sanzionatorio nei confronti di Minoan Lines S.A
Nr. 124/2018 e 17/2019
Settore: Sea
Autore: ART
Data: 28/02/19

La normativa interessata nel presente procedimento è la seguente:
– art. 16 (“Informazioni in caso di cancellazioni o partenze ritardate”), par. 1, del Reg.Ce 1177/10;
– art. 13 (“Informazione su cancellazioni e ritardi”) del d.lgs. 129/2015;
– art. 24 (“Reclami”) del Reg.Ce 1177/10;
– art. 16 (“Reclami”) del d.lgs. 129/2015.Il reclamante lamentava la violazione degli obblighi di offrire la scelta tra trasporto alternativo o rimborso, di fornire informazioni sul ritardo, sul viaggio e sui diritti dei passeggeri, di fornire assistenza materiale, di adottare un sistema per il trattamento dei reclami e di comunicare l’esito definitivo del reclamo di prima istanza.

La Compagnia si difendeva eccependo che il ritardo fosse imputabile alle attese dovute al traffico portuale particolarmente intenso nel periodo estivo e offriva il rimborso del 25% all’istante.

Il procedimento veniva avviato limitatamente all’obbligo di fornire informazioni in caso di partenze ritardate, di predisporre un meccanismo accessibile
per il trattamento dei reclami e di comunicare al passeggero, entro un mese dal ricevimento del reclamo l’esito dello stesso.

Il procedimento sanzionatorio si estingueva per effetto dell’avvenuto pagamento delle relative sanzioni in misura ridotta, ai sensi dell’articolo 16 della legge 24
novembre 1981, n. 689, per l’importo di euro 6.500,00.
Procedimento sanzionatorio nei confronti di Grandi Navi Veloci S.p.A.Adozione del provvedimento sanzionatorio
Nr. 139/2018 e 25/2019
Settore: Sea
Autore: ART
Tipo: Decisioni ITA
Data: 28/03/19
La delibera affronta in particolare il tema dei reclami:
– art. 24 (“Reclami”), par. 2, del Reg. (UE) n. 1177/10;
– art. 16 (“Reclami”) comma 2, del d.lgs. 129/2015.
La nave de quo giungeva a destinazione con un ritardo pari a 13 ore, pertanto ai passeggeri era dovuto il rimborso del 50% del prezzo del biglietto ai sensi dell’art. 19 del Reg. (UE) n. 1177/10 (offerto dal vettore). Il procedimento veniva avviato limitatamente al profilo del diritto del passeggero a ricevere, entro un mese dal ricevimento del reclamo da parte del vettore, la notifica che il reclamo è stato accolto, respinto o è ancora in esame.
All’esito del procedimento sanzionatorio veniva irrogata una sanzione pecuniaria amministrativa di euro 900,00 .
Procedimento sanzionatorio nei confronti di Grandi Navi Veloci S.p.A.
Nr. 123/2018 e 30/2019
Settore: Sea
Autore: ART
Tipo: Decisioni ITA
Data: 11/04/19

La normativa interessata nel presente procedimento è la seguente:
– art. 16, par. 1 Reg. (UE) n. 1177/10;
– art. 18, paragrafo 1, del Reg. (UE) n. 1177/10;
– art. 13 (“Informazione su cancellazioni e ritardi”) del d.lgs. 129/2015;
– art. 17, paragrafo 1 (“Assistenza in caso di partenze cancellate o ritardate”) del Reg. (UE) n. 1177/10.La nave de quo aveva accumulato ritardo su cui il Vettore si è così espresso: – il ritardo è stato determinato parzialmente dal forte congestionamento del traffico; – che in considerazione del periodo – alta stagionalità – e della congestione del traffico portuale, non era nella ragionevole condizione di poter somministrare spuntini e/o bevande.

Il procedimento veniva avviato limitatamente all’obbligo di fornire informazioni, assistenza materiale gratuita (spuntini, pasti o bevande) e di offrire ai passeggeri la scelta tra trasporto alternativo e rimborso in caso di partenze ritardate.

All’esito del procedimento veniva irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 106.300,00 ai sensi dell’articolo 14, comma 1, del d.lgs. 129/2015.

Limitatamente alle violazioni degli articoli 16, paragrafo 1, e 18, paragrafo 1, del
Regolamento (UE) n. 1177/2010, veniva effettuato il pagamento delle relative sanzioni in misura ridotta, ai sensi dell’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per l’importo complessivo di euro 4.000,00.

Procedimento sanzionatorio nei confronti di Grandi Navi Veloci S.p.A.
Nr. 3/2019 e 45/2019
Settore: Sea
Autore: ART
Tipo: Decisioni ITA
Data: 18/04/19

La normativa interessata nel presente procedimento è la seguente:
– art. 24 (“Reclami”), paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 1177/10;
– art. 16 (“Reclami”), comma 2, del d.lgs. 129/2015.La nave arrivava a destinazione con un ritardo di circa 8 ore e quindici minuti rispetto all’orario previsto e per questo ai passeggeri era dovuta una compensazione pari al 50% del prezzo del biglietto ai sensi dell’art. 19 del Reg. (UE) n. 1177/10.

Il provvedimento veniva avviato limitatamente al profilo del diritto dei passeggeri a ricevere, entro un mese dal ricevimento del reclamo da parte del vettore, la notifica che il reclamo è stato accolto, respinto p è ancora in esame.

Il procedimento sanzionatorio è estinto per effetto dell’avvenuto pagamento della relativa sanzione in misura ridotta per l’importo di euro 500,00.